Con ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020 le Sezione Unite della Cassazione hanno deciso che, per i fatti successivi alla notifica della cartella, l’opposizione all’esecuzione tributaria va fatta al giudice ordinario.

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Si tratta di una importante decisione in quanto è stato risolto, in via definitiva, il problema del riparto della giurisdizione con riferimento alle opposizioni avverso le procedure esecutive per il recupero coattivo dei crediti fiscali.
In verità la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2018, era intervenuta in materia di esecuzione tributaria dichiarando illegittimo il divieto di proporre opposizione contro gli atti di esecuzione forzata tributaria. L’opposizione infatti era prevista, con pochissime eccezioni, dall’art. 57 del DPR 602/73.
Ora, l’ordinanza in commento, stabilisce che quelle opposizioni, che sono regolate dall’art. 615 del c.p.c. , spettano alla cognizione del giudice tributario solo se alla Commissione viene chiesto di dichiarare l’illegittimità di atti che hanno preceduto la notifica della cartella di pagamento.
Alla Commissione Tributaria va anche proposta l’opposizione della cartella stessa, se il contribuente ne sia venuto a conoscenza per la prima volta con l’atto di pignoramento a causa della mancata notifica, come previsto dalle norme sul processo tributario.
Spettano invece alla cognizione del giudice ordinario le opposizioni che riguardano fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Hanno rilevato infatti le Sezioni Unite che, di conseguenza, i fatti da sottoporre al giudice ordinario sono quelli che il contribuente può fare valere non a causa della mancata conoscenza degli atti antecedenti al pignoramento ma, eventualmente, nonostante essa. Pertanto la prescrizione, che si compie successivamente alla notifica della cartella, l’avvenuto pagamento o lo sgravio già effettuato dall’Ufficio.
In buona sostanza questi tipi di eccezioni al pignoramento vanno trattati davanti al Tribunale e non davanti alle Commissioni Tributarie.

Cass. Civ. Ordinanza n. 7822 del 2020

Salvatore Torchia

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